MACCHINE MARCATE CE- OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

MACCHINE MARCATE CE- OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

articolo della Dott.ssa ERICA bALDONI

Se il datore di lavoro si appresta ad acquisire un’attrezzatura che possiede caratteristiche tali da essere considerata una macchina (cioè presenta organi in movimento) dovrà:

  • consultare il RSPP
  • accertarsi che sia conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE (marcatura CE)
  • accertarsi che sia corredata da manuale d’uso e manutenzione

Ricordo che nella maggior parte dei casi, tranne che per le macchine dell’allegato IV, la marcatura CE è un’auto-certificazione che il fabbricante attribuisce autonomamente al macchinario e che pertanto non costituisce garanzia di sicurezza.

Le macchine auto-marcate CE, non soggette a controllo da parte di terzi, potrebbero essere prodotti difettosi e pericolosi che a causa della libera circolazione delle merci e della presunta conformità di cui godono, sono arrivate nel luogo di lavoro con violazioni obbligazionali più o meno palesi.

L’assunto secondo il quale il datore di lavoro non ha responsabilità nel caso di macchine marcate CE è completamente falso; il datore di lavoro è tenuto alla valutazione dei rischi residui che costituiscono integrazione della valutazione del rischio di cui al D.Lgs.81/08.

Obblighi del datore di lavoro nel caso di acquisto di nuovi macchinari e/o nel caso di macchine marcate CE:

  • collaudo (atto tramite il quale il datore di lavoro accetta una fornitura specificata. Si dichiara l’adeguatezza del macchinario agli scopi per il quale verrà utilizzato e al luogo di lavoro nel quale viene installato; deve essere documentato tramite la compilazione di un modulo redatto internamente all’attività produttiva)
  • collaudo (atto tramite il quale il datore di lavoro accetta una fornitura specificata. Si dichiara l’adeguatezza del macchinario agli scopi per il quale verrà utilizzato e al luogo di lavoro nel quale viene installato; deve essere documentato tramite la compilazione di un modulo redatto internamente all’attività produttiva)
  • valutazione dell’interazione macchina – ambiente di lavoro al quale la macchina è destinata (valutazione eventuali incongruenze/rischi)
  • formazione/informazione/addestramento degli utilizzatori e fornitura DPI per rischi residui
  • elaborazione di una procedura di manutenzione (sulla base di quanto riportato nel manuale di uso e manutenzione) e formazione/informazione/addestramento del manutentore
  • cartellonistica di sicurezza e definizione dell’uso previsto/determinazione limiti della macchina (la macchina si considera sicura solo per gli impieghi specificati dal fabbricante; es. una macchina destinata alla lavorazione dei metalli potrebbe non essere adeguata alla lavorazione del legno e vice versa)
  • registro verifiche periodiche (per le attrezzature di lavoro di cui all’allegato VIII del D.Lgs.81/08 ed eventuali attivazioni di denuncia INAIL. Inviato registro tramite mia mail del 26/11/2020 ore 17.20)
  • controllo e vigilanza dell’uso (da parte del datore di lavoro, dirigente, preposto)

Si ricorda che per una macchina modificata la marcatura CE resta valida se:

  • la valutazione dei rischi originale copre quelli che potrebbero derivare dalla modifica
  • la documentazione tecnica originale copre tale modifica (modifica non sostanziale)
  • le modifiche sono previste dal fabbricante oppure da lui approvate

Anche una modifica non sostanziale necessita della documentazione atta a supportare le scelte effettuate tramite valutazione dei rischi ed eventuali calcoli. In linea generale rimane valida la massima secondo la quale colui che effettua la modifica diventa giuridicamente il fabbricante assumendo ogni obbligo o responsabilità per la sua quota parte e per la compatibilità con il resto del macchinario.

La documentazione di cui sopra deve essere presente, facilmente reperibile/visibile e a disposizione degli organi di vigilanza.

Dott.Ssa Erica Baldoni

Vice presidente PR.A.IT. Soc.Coop.